1. La presente legge è finalizzata alla riforma della didattica musicale nel sistema dell'istruzione nazionale, per garantire l'attuazione dei seguenti obiettivi:
a) introduzione della didattica musicale di base, intesa come attività educativa generale, in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
b) riforma della didattica musicale di indirizzo, finalizzata a dare competenze musicali specifiche, con l'istituzione della scuola primaria ad indirizzo musicale, della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e del liceo musicale;
c) istituzione di un sistema di abilitazione all'insegnamento delle discipline musicali demandato in via esclusiva alle istituzioni dell'alta formazione musicale;
d) piena equiparazione delle istituzioni di alta formazione musicale alle università;
e) piena e immediata attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dell'alta formazione artistica e musicale.
1. La didattica musicale di indirizzo è collocata all'interno del sistema dell'istruzione
a) musica strumentale;
b) canto solistico e corale;
c) danza.
1. Nella scuola dell'infanzia l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di sei ore settimanali.
1. È istituita la classe di concorso 79/A (musica nella scuola dell'infanzia).
2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 79/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola dell'infanzia, conseguiti presso un conservatorio di musica.
3. L'insegnamento della musica nella scuola dell'infanzia è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 79/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
4. I contenuti didattici della disciplina di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
l. Nella scuola primaria l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di cinque ore settimanali.
1. L'offerta formativa di didattica musicale di base nella scuola primaria si articola in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due periodi didattici biennali successivi. I contenuti didattici di ognuno dei tre periodi sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
1. È istituita la classe di concorso 80/A (musica nella scuola primaria).
2. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 80/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola primaria, conseguiti presso un conservatorio di musica.
3. L'insegnamento della musica nella scuola primaria è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 2. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 80/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
1. Nell'ambito della scuola primaria, per agevolare l'avvio del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola primaria ad indirizzo musicale.
2. In prima applicazione, diventano scuole primarie ad indirizzo musicale le scuole primarie sedi di laboratorio musicale e le scuole primarie facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale.
3. L'offerta formativa della scuola primaria ad indirizzo musicale sviluppa la didattica musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, nonché i primi elementi teorici e storici della disciplina musicale.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti orari, programmi, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
5. Gli istituti di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono cattedre di strumento musicale, canto e danza.
6. Lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza negli istituti di cui al comma 1 ha inizio il terzo anno e dura tre anni.
7. È istituita la classe di concorso 81/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola primaria), suddivisa in tre indirizzi distinti: strumento, canto e danza. L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi.
8. Ha valore abilitante per la classe di concorso 81/A, esclusivamente per lo specifico indirizzo o strumento cui lo stesso diploma si riferisce, il diploma accademico
1. Alla scuola primaria ad indirizzo musicale si accede mediante esame di ammissione, mirante a verificare le necessarie attitudini e la predisposizione naturale
1. Nella scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di tre ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
2. La classe di concorso 32/A è ridenominata «32/A (musica nella scuola secondaria di primo grado)».
3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 32/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola secondaria di primo grado, conseguiti presso un conservatorio di musica.
4. L'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo grado è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3. Le scuole assumono in servizio i docenti attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 32/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.
1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, per permettere il proseguimento del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.
2. In prima applicazione, diventano scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale le scuole medie ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di primo grado sedi di laboratorio musicale e le scuole secondarie di primo grado facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale.
3. L'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale assicura il proseguimento della didattica musicale iniziata nelle scuole primarie ad indirizzo musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, dal punto di vista teorico, storico e della pratica musicale e coreutica.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti orari, programmi, esami, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme in vigore che disciplinano le attuali scuole medie ad indirizzo musicale.
5. Gli istituti di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono cattedre di strumento musicale, canto e danza.
6. Lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza negli istituti di cui al comma 1 ha inizio il primo anno e dura tre anni.
7. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo musicale possono richiedere
1. Alla scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale si accede mediante esame di ammissione, mirante a comprovare una conoscenza elementare della teoria e pratica musicale o coreutica analoga a quella prevista dall'esame finale di cui all'articolo 9, comma 3. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi.
2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 4, disciplina altresì il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine di ogni anno scolastico, nonché dell'esame finale.
3. L'esame di Stato finale, oltre alla conoscenza delle materie di didattica generale, accerta il compimento inferiore della didattica musicale e coreutica mediante prove scritte e orali per la didattica musicale generale e una prova pratica per la didattica specifica relativa a strumento, canto o danza.
4. La scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo musicale, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di primo grado, il diploma di compimento inferiore della didattica musicale o coreutica.
1. La classe di concorso 77/A è ridenominata: «77/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di primo grado)», ed è suddivisa in tre indirizzi distinti (strumento, canto, danza). L'indirizzo «strumento» è a sua volta distinto in sottoclassi.
2. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo didattico o interpretativo,
1. Nella scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di due ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
2. La classe di concorso 31/A è ridenominata «31/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)».
3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 31/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola secondaria di secondo grado, conseguiti presso un conservatorio di musica.
4. L'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo grado è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3. Le scuole assumono in servizio i docenti
1. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, allo scopo di portare a compimento la didattica musicale di indirizzo e preparare all'accesso all'alta formazione musicale, è istituito, con sedi su tutto il territorio nazionale, il liceo musicale, della durata di cinque anni.
2. In prima applicazione, le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di secondo grado sedi di laboratorio musicale e i licei musicali sperimentali ottengono su richiesta la trasformazione in licei musicali, ovvero l'apertura di una o più sezioni di liceo musicale.
3. L'offerta formativa del liceo musicale sviluppa nel quinquennio la didattica musicale superiore nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, con il completamento degli studi di teoria della musica, armonia e contrappunto, di storia della musica, di analisi musicale, e di tutte le discipline che contribuiscono a definire il corredo educativo e formativo del musicista, compresi i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie. È posta particolare attenzione alla didattica formativa sia dei solisti che dei professionisti d'orchestra, degli artisti di coro e degli organici d'assieme musicali e coreutici.
4. Gli obiettivi e le finalità del liceo musicale non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del CNAM, sono stabiliti orari, programmi, esami, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
1. Si accede al liceo musicale con il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e previo esame di ammissione, mirante a comprovare il possesso di competenze vocali, strumentali o coreutiche analoghe a quelle previste per l'esame di compimento inferiore della didattica musicale di cui all'articolo 12. Con deliberazione del consiglio d'istituto possono essere attribuiti debiti formativi.
2. Il decreto di cui all'articolo 15, comma 5, disciplina altresì il contenuto e lo svolgimento degli esami musicali teorici e pratici da tenere alla fine del primo e del secondo biennio, nonché dell'esame finale.
3. L'esame di Stato finale, oltre alle materie di didattica generale, accerta il compimento superiore della didattica musicale o coreutica mediante prove scritte e orali per le materie teoriche e una o più prove pratiche per lo strumento, il canto o la danza.
4. Il liceo musicale, dopo il superamento dell'esame di Stato, rilascia, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, il diploma di compimento superiore della didattica musicale e coreutica. Il titolo di studio conseguito dà libero accesso alle università e all'alta formazione artistica e musicale.
1. È istituita la classe di concorso 78/A (strumento musicale, canto e danza nella scuola secondaria di secondo grado).
2. Il diploma accademico di laurea di secondo livello, indirizzo interpretativo,
1. Al fine di collegare il momento formativo a occasioni di esibizione artistica, solistica o d'assieme, e di favorire uno stretto collegamento con lo specifico mondo del lavoro, è riconosciuta al liceo musicale un'ampia autonomia gestionale che, attraverso l'istituzione di un apposito consiglio di amministrazione, a lato dell'attività didattica, permetta di:
a) gestire, totalmente o parzialmente, spazi teatrali e concertistici e di programmare stagioni;
b) sviluppare programmi di supporto all'ascolto e di sostegno alla formazione di un pubblico consapevole;
c) realizzare e coordinare i progetti di continuità con le scuole primarie e secondarie di primo grado ad indirizzo musicale;
d) promuovere ogni intervento necessario a preparare gli studenti alla futura attività professionale e all'ingresso nell'alta formazione musicale;
e) realizzare le opportune sinergie e collaborazioni con le altre strutture formative, musicali e non, e con le strutture di produzione presenti sul territorio, anche mediante intese e accordi di rete.
1. L'ufficio scolastico regionale, d'intesa con i centri servizi amministrativi provinciali e previo parere del comitato di cui al comma 2, provvede al coordinamento:
a) dell'istituzione e della distribuzione sul territorio delle scuole primarie e
b) dell'offerta didattica di ciascun istituto di cui alla lettera a), con particolare riguardo al numero e al tipo di cattedre da istituire.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'interno dell'ufficio scolastico regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento per la didattica musicale e coreutica. Il comitato, presieduto da un funzionario dell'ufficio scolastico regionale, è composto da un docente di materie musicali di ciascuna provincia, da due docenti di istituzioni di alta formazione musicale e da un rappresentante delle associazioni delle categorie musicali presenti sul territorio. L'ufficio scolastico regionale fissa, in un apposito regolamento interno, il funzionamento, gli obiettivi, gli interventi e i criteri di azione del comitato, in conformità alla presente legge e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparate alle università, conservando ciascuna la propria denominazione.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi accademici di laurea di primo livello, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea di secondo livello e di dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea di primo e secondo livello, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea di primo e secondo livello, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il trattamento economico e giuridico del personale docente e non docente delle istituzioni cui all'articolo 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello del personale docente e non docente universitario. Al personale docente sono equiparati a tutti gli effetti gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori»;
e) al comma 7:
1) la lettera c) è abrogata;
2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) la disciplina delle incompatibilità per i docenti delle istituzioni di cui all'articolo 1»;
f) al comma 8:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli
2) alla lettera d), le parole: «, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,» sono soppresse;
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente;
«f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, anche in rapporto alle altre istituzioni universitarie e al sistema della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;»;
4) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con altre istituzioni universitarie;»;
g) dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1 l'anno accademico ha inizio il 1o ottobre e termina il 30 settembre.
9-ter. Tutti gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1, compresi quelli di ammissione, sono pubblici. Il regolamento didattico di ciascun istituto individua la disciplina o le discipline fondamentali, tra quelle caratterizzanti ciascun corso accademico di laurea. La commissione esaminatrice degli esami di ammissione, degli esami delle discipline fondamentali e della prova finale è presieduta da un commissario esterno in servizio presso una corrispondente istituzione di alta formazione artistica e musicale statale».
2. All'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al CNAM è inoltre attribuito il compito di definire la programmazione della didattica musicale in Italia nelle scuole primarie e secondarie»;
b) al comma 2, il numero 2) della lettera a) è sostituito dai seguenti:
«2) vi sia un rappresentante dei licei musicali, un rappresentante delle scuole primarie ad indirizzo musicale e un rappresentante delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale;
2-bis) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);».
1. All'interno dei conservatori di musica può essere istituita, con deliberazione del collegio dei docenti, la facoltà di danza, in convenzionamento con l'Accademia nazionale di danza.
1. I docenti già in servizio di ruolo nelle scuole secondarie dotati di abilitazione conseguita secondo l'ordinamento previgente
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, su parere vincolante del CNAM, sono predisposte le tabelle di valutazione dei titoli culturali, didattici e artistico-professionali degli aspiranti all'insegnamento per le classi di concorso di cui alla presente legge, comprese le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, sulla base di criteri qualitativi riconosciuti in ambito internazionale. Alla valutazione dei titoli artistico-professionali non si applica alcun tetto massimo.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati tutti i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 20 della presente legge. Entro lo stesso termine, i regolamenti già emanati sono modificati in base ai princìpi della presente legge.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, gli istituti musicali pareggiati vengono gradualmente statizzati e trasformati in conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei conservatori di musica.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse seguenti:
a) 1 per cento degli introiti annui della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
b) 1 per cento degli introiti annui dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);
c) 10 per cento dell'accisa sulla vendita annuale di supporti audio, video e multimediali registrati e da registrare;
d) 50 per cento delle entrate relative al gioco del lotto e delle lotterie.
2. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo speciale per la didattica musicale, cui affluiscono le risorse finanziarie indicate al comma 1.
3. La gestione del fondo speciale di cui al comma 2 è affidata ad una apposita commissione nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e composta, oltre che da un rappresentante di ciascuno dei suddetti Ministeri, da un rappresentante ciascuno della SIAE, dell'IMAIE e dell'Associazione generale italiana dello spettacolo, nonché da tre rappresentanti delle Istituzioni di alta formazione musicale.